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La fonte del diritto in tema di obbligazioni solidali è costituita dai seguenti articoli del Codice Civile:

  • Art. 1292 - Nozione della solidarietà | L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
  • Art. 1293 - Modalità varie dei singoli rapporti | La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.
  • Art. 1294 - Solidarietà tra condebitori | I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

In ambito condominiale l’obbligazione dei singoli condomini deriva dalla comproprietà delle parti comuni e dal conseguente obbligo, ineludibile, di contribuire alla loro conservazione. L’art. 1123 che disciplina i criteri di riparto delle spese comuni tra tutti i condomini prevede diverse modalità di ripartizione:

  • in proporzione al valore della proprietà di ciascuno, dove il loro uso è indifferenziato;
  • in proporzione all’uso, in caso di spese relative a cose o servizi suscettibili di uso differenziato;
  • in base all’utilità per gruppi di condomini, se le spese sono relative a cose o servizi che servono solo una parte dell’edificio.

Tali criteri possono essere derogati solo dal Regolamento contrattuale o da una decisione assembleare assunta all'unanimità.

L'obbligazione in ambito condominiale è stata  ritenuta dalla giurisprudenza costantemente di natura solidale, dalla approvazione del Codice Civile fino all'8 aprile 2008 quando con la sentenza n. 9148 le Sezioni Civili Unite della Cassazione hanno ribaltato completamente il criterio, riconoscendo in queste norme anche una valenza esterna al condominio. 

La successiva legge di riforma del condominio n. 220/2012 non ha trattato esplicitamente l'argomento come ci si poteva aspettare ma ha introdotto alcuni accorgimenti che dovrebbero impedire o attenuare l'obbligo di subentro nell'obbligazione del condomino moroso da parte del condomino in regola con i pagamenti:

  • nel comma 1° dell'art. 1135 al n. 4 è prevista l'obbligo per l'amministratore di costituire un fondo prima dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria; tale fondo dovrebbe impedire la morosità del condominio;
  • nel comma 8 dell'art. 1129 è previsto l’obbligo per l’amministratore di agire nei confronti dei condomini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, salvo dispensa assembleare;
  • nell'art. 63 disp. att. c.c. è previsto l’obbligo per l’amministratore di comunicare ai terzi creditori i dati dei morosi, per consentire al creditore di sapere chi è il condomino verso cui rivolgere le proprie pretese;

Tuttavia dopo aver esperito ogni possibile azione contro i morosi, a norma del comma 2°dell'art. 63 disp. att. c.c. il creditore potrebbe ancora agire anche nei confronti degli altri obbligati in regola con i pagamenti. Ciò lascia intendere che in definitiva la solidarietà, ancorchè in una forma sussidiaria e residuale, non ha ancora abbandonato del tutto l'arena condominiale.

Nessuna automatica estensione del criterio di parziarietà ad altre fattispecie come il risarcimento del danno a terzi per il quale la solidarietà è regolata dagli artt. 2051 e 2055 c.c.. 

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