Salta al contenuto principale
GIURISPRUDENZA
Solidarietà
9148 del
Cass. Sez. Unite - Natura parziaria e non solidale dell’obbligazione sorgente dall'art. 1123 c.c.

La Corte di Cassazione a Sezioni unite ha pronunciato una sentenza innovativa in materia di condominio e solidarietà fra condomini che capovolge l'orientamento seguito costantemente in passato dalla giurisprudenza come orientata dalla stessa Corte.
La Cassazione ha ora stabilito che le obbligazioni contratte dall’amministratore di condominio nell’interesse di tutti i condomini non vedono la solidarietà passiva degli stessi condomini atteso che ciascuno deve rispondere solo ed esclusivamente per la propria quota.
Fino alla svolta che si è avuta con questa sentenza la Cassazione aveva sempre ritenuto che fra i condomini vi fosse solidarietà e che, pertanto, ciascuno di essi fosse tenuto per l’intero salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condomini insolventi.

Ora invece la Cassazione ha affermato che la previsione dell’art. 1123 c.c., che stabilisce che ciascuno dei condomini risponde per le spese necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni in misura proporzionale alla propria quota, non attiene meramente ai rapporti interni, ma è una norma destinata anche a disciplinare i rapporti esterni e dunque anche quelli con i creditori del condominio ritenendo illogico riservare l’applicazione della stessa alla fase del regresso e non già a quella del pagamento della somma.

La disciplina da applicare è, pertanto, la stessa che si utilizza in tema di ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ex artt. 754 e 1295 c.c., ossia la natura parziaria e non solidale dell’obbligazione.



Cassazione_civile_9148-2008.pdf
Scritto il 30/05/2020 da Amministratore Contenuti