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| Se l'area comune riservata al parcheggio è insufficiente | Argomento : Organizzazione |
Buongiorno, Abito in un condominio avente come parti comuni i muri perimetrali dell'intero complesso, il giardino e il parcheggio auto. 1) Dal momento che lo spazio per il parcheggio condominiale è insufficiente, ovvero un condomino rimane senza posto auto, cosa dovrebbe fare l'amministratore? 2) In questo caso cosa stabilisce il codice civile e quali sono gli articoli che regolano la sistemazione del parcheggio ? Grazie. L.G. |  |
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| Difficile fare la pulizia delle scale in autogestione | Argomento : Abitare confort |
Buonasera, abito in un condominio con due scale. In una (dove abito) siamo in sei, e le scale sono piccole e strette Nell'altra sono in diciotto e le scale ovviamente sono molto piu' ampie. Le spese condominiali per la pulizia delle scale sono così suddivise: 30% per la scala piu' piccola, 70% per l'altra (i piani sono quattro in entrambe le scale). Uno dei condomini della scala principale chiede che le spese per la pulizia siano divise al 50% tra le due scale. Questa richiesta e' lecita? Noi sei possiamo autogestire la pulizia delle nostre scale? Grazie mille e cordiali saluti A. C. |  |
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Il cortile interno ai tre fabbricati costituenti il nostro condominio ha anche funzione di copertura per il garage comune.
Da molti anni si verificano infiltrazioni di acqua piovana che rendono disagevole il parcheggio dei veicoli ai proprietari direttamente sottostanti.
In assemblea non siamo riusciti a raggiungere la maggioranza necessaria per deliberare contemporaneamente anche sulla eliminazione delle barriere architettoniche, che volevamo effettuare in concomitanza dei lavori di risanamento.
Nel frattempo la struttura edilizia si sta certamente rovinando al suo interno e potrebbe anche crollare. Per favore un consiglio su come dobbiamo procedere.
L.F. |  |
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| Tra Condominìo e Supercondomìnio chi decide che cosa | Argomento : Organizzazione |
Abito in un supercondominio composto da 3 palazzine, gestite singolarmente e da un altro amministratore per il supercondominio, ed aventi come parti comuni i muri perimetrali dell'intero complesso, il giardino e il parcheggio auto.
Avendo sostenuto la ristrutturazione dell'intero complesso, comprese le tre palazzine, vorrei sapere con che tabella vengono ripartite le spese della DIA e la direzione dei lavori ? Con la tabella 1 dell'intercondominio o con la tab 2 di proprietà delle singole abitazioni ?
L.G.
La richiesta ci fornisce lo spunto per inquadrare alcuni aspetti che caratterizzano la gestione condominiale complessa. |  |
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Abito in un condominio composto da 3 palazzine indipendenti, di n° 8 condòmini ciascuna, legate tra loro da un intercondominio amministrato oggi da un unico amministratore.
Ora la mia palazzina vuole essere amministrata da un altro amministratore che si interfaccerà con l'altro amministratore solo x le parti intercondominiali.
E' possibile questo? ci vuole x caso qualche maggioranza? ovvero le altre due palazzine potrebbero precludere questa scelta? Vorrei una risposta in merito.
Grazie x la gentilezza
L. G. |  |
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Abito in un condominio composto da 3 palazzine indipendenti di n 8 condòmini ciascuno legate tra loro da un cortile adibito a parcheggio auto condominiale per un totale di 23 posti auto.
L'assemblea,con parere concorde dell'amministratore, ha deliberato di ricavare il 24 posto auto mancante su un passo pedonale al cui lato dx si trovano dei pini come recinzione e al lato sx le altre auto parcheggiate.
Tale nuovo posto auto non permette di fare manovre agevoli oltre ad impedire il passaggio pedonale.
Cosa dice la legge, dal momento che nel regolamento di condominio non vi e' nulla a riguardo?
L'amministratore e' passibile ? Grazie
L. G. |  |
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| I consumi di acqua non possono essere ripartiti in parti uguali | Argomento : Vita quotidiana |
Tra le domande ricorrenti che ci pervengono c'è il caso della ripartizione dei consumi di acqua che, per vari motivi anche obiettivi, alcuni amministratori effettuano in parti uguali. Ora per sua natura un consumo di risorse, come può essere l'acqua calda o fredda o il calore o altro ancora, non può che essere addebitato nella giusta misura a chi ne ha usufruito. Il condomìnio non è una comune dove vige il principio della mutualità. L'art. 1123 c.c. regola l'addebito delle spese dovute per l'utilizzo della proprietà comune o per la fornitura di servizi comuni. In particolare : "Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne."
Per addebitare a ciascun condòmino il proprio consumo di acqua, calda o fredda, è evidente che in ogni unità immobiliare deve essere presente un misuratore.
Misuratori che dovranno essere necessariamente istallati al più presto laddove mancassero. All'obiezione relativa ai costi si risponde che i misuratori si ripagano da soli in poco tempo perchè la loro presenza determina una notevole riduzione degli sprechi.
Nelle more la ripartizione dei costi dovrà essere effettuata ricorrendo a indici di consumo presunto (numero di occupanti, millesimi di proprietà generale, ..) ma mai in parti uguali. |  |
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| La polizza Globale Fabbricati copre i danni a terzi | Argomento : Vita quotidiana |
Abito in un condominio; il condominio ha una polizza condominiale globale fabbricati stipulata con le Assicurazioni Generali. Si è verificato una rottura accidentale del tubo collettore del bagno del mio appartamento causando danni all'inquilino sotto il mio appartamento in cui opera un ristorante.
La compagnia ha pagato il danno mentre il ristorante mi ha richiesto un ulteriore risarcimento per sospensione dell'attività ... Grazie Rolando |  |
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| Chi esegue la riparazione di lastrici solari ad uso esclusivo ? | Argomento : Vita quotidiana |
Nel nostro Condomìnio vi è all'ultimo piano una grande terrazza di un unico ed esclusivo proprietario, che per tre quarti funge da copertura del Condominio e per un quarto è un cornicione balconato.
Nel soffitto delle terrazze sottostanti il cornicione balconato si sono formate grosse crepe con caduta di calcinacci.
I tre tecnici da noi interpellati, in periodi diversi, hanno dichiarato che le crepe e le infiltrazioni di acqua si sono formate nel pavimento del terrazzo soprastante per un cedimento della copertura di impermeabilizzazione pertanto era assolutamente inutile riparare il soffitto sottostante se prima non si riparavava la impermeabilizzazione soprastante. ...
Domande : chi deve provvedere alle riparazioni ? chi le paga ? chi ci pagherà i danni avuti ?
Grazie Paolo & soci. |  |
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Mia moglie è proprietaria di un piccolo negozio.
Sopra al negozio esiste un piccolo appartamento di proprieta di un'altra persona. Occorre rifare tutto il tetto e in parte la facciata e vorremmo usufruire della detrazione del 36%.
Ci hanno detto che occorre formare un condominio, richiedere la partita iva, effettuare i pagamenti tramite bonifico, ed altri adempimenti.
Chiedo quale è la forma più semplice per costituire il condominio fra i due proprietari e gli adempimenti per usufruire dei benefici fiscali.
Z. Graziano |  |
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| Consigli per gli acquisti |
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