| Con la sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 la Corte Costituzionale ha chiarito la natura giuridica delle varie tasse sui rifiuti. La Consulta ha affermato che la tassa dovuta per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, sia nella versione TARSU sia nella più recente e ancora poco applicata versione TIA, è un vero e proprio tributo. L'imposizione dell'IVA su tale onere tributario, ancorchè nella misura ridotta del 10%, è pertanto illegittima in quanto non è ammissibile l'imposizione di una tassa su una tassa. Nella sentenza indicata, La Corte Costituzionale ha evidenziato che la natura di tributo è riconducibile ad elementi inequivocabili come, ad esempio, la obbligatorietà della prestazione, l’assenza di un rapporto sinallagmatico e cioè di reciprocità e scambio di prestazioni tra le parti, il collegamento della prestazione pubblica offerta a un presupposto economico rilevante.
La Consulta, facendo proprio un precedente intervento giurisprudenziale in materia della Corte di Cassazione (Cass. Civ., sezioni unite, 24 luglio 2007, n. 16293), ha ribadito che "Le sopra indicate caratteristiche strutturali e funzionali della TIA disciplinata dall'art. 49 del dlgs n. 22 del 1997 rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo menzionate al punto 7.2.1. e che, pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima".
In quanto tributi, quindi, sia la “TIA” sia la “TARSU”, non possono rientrare nell'ambito di attrazione dell'Iva e, pertanto, le aziende che hanno emesso bollette di pagamento, con l'aggiunta di questa maggiorazione, saranno tenute ai rimborsi nei confronti dei contribuenti.
L’intervento della Corte costituzionale, mai così tempestivo e puntuale, ha dunque chiarito in via definitiva un quadro legislativo piuttosto confuso nel quale si erano impantanati numerosi contenziosi giudiziari, aprendo la strada alla possibilità di richiedere il rimborso di quanto impropriamente richiesto.
Prima di procedere alla richiesta di rimborso è necessario verificare, se negli ultimi 10 anni l'Iva sia stata applicata sui bollettini di pagamento ricevuti. Sarà altresì necessario allegare alle richieste di rimborso, da inoltrare con raccomandata A/R, una copia dei bollettini di pagamento attestanti i versamenti realmente effettuati.
Qualora l’ente pubblico o privato, addetto allo smaltimento ed incamerante la tassa non dovuta, non riconosca la sentenza della Corte Costituzionale e neghi il rimborso, o ancora nel caso di mancata risposta, sarà necessario presentare ricorso alla Commissione tributaria possibilmente avvalendosi dell'assistenza di una organizzazione dei Consumatori. |
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