CASA IN CONDOMINIO - La suddivisione delle spese tra nuovo e vecchio condomino
  CASA IN CONDOMINIO - per vivere il condominio senza stress Powered by Renovabit  
              ORA NUOVA  
  Ciao Visitatore Benvenuto su CASA IN CONDOMINIO !tuo IP 38.107.191.97  
Menu generale
Prima pagina
Primi passi nel condomìnio
Dizionario dei termini più in uso
Risposte a Domande Frequenti
Documenti interessanti
Recensioni
Legislazione e Giurisprudenza
Se trovi interessante il sito ...
I più letti ...

Utenti registrati
I tuoi dati personali
Gli articoli per argomento
Gli articoli per mese
Cerca informazioni nel sito
Segnalazioni e suggerimenti
Proponi un tuo articolo
Autenticati per usare
i servizi esclusivi !

Notiziario
Tutti gli articoli
ATTUALITA'
INNOVAZIONI EDILIZIE
L'ESPERTO RISPONDE
LEGGI E SENTENZE
VITA CONDOMINIALE
Notiziario - Ediz. stampabile

In Archivio...
 13/03/2010 
Quando la riparazione in condominio non può attendere (0)
 28/02/2010 
Tra Condominìo e Supercondomìnio chi decide che cosa (0)
 12/02/2010 
Arriva per l'elettricità la tariffa bioraria - contenere il consumo (0)
 01/01/2010 
Class Action per la difesa dei consumatori (0)
 06/12/2009 
Acquisto prima casa : si può perdere l'iva ridotta (0)
 21/11/2009 
Un preventivatore Rcauto unico per orientarsi tra le tariffe (0)
 19/11/2009 
Condominio e Supercondominio (0)
 29/10/2009 
Contabilizzazione del calore : iniqua per i piani estremi (1)
 18/10/2009 
E' illegittima l'Iva sulla Tarsu e sulla Tia (0)
 08/10/2009 
La suddivisione delle spese tra nuovo e vecchio condomino (0)
 Articoli Vecchi 

VITA CONDOMINIALE: La suddivisione delle spese tra nuovo e vecchio condomino
Vita quotidianaQuando in un condomìnio viene trasferita la proprietà di una unità immobiliare, a partire dalla data del rogito l’acquirente subentra al suo dante causa  negli obblighi nei confronti dell'Amministrazione per le spese deliberate successivamente al suo ingresso nel novero dei condomini.
Egli è anche tenuto inoltre, in solido con l’alienante, a far fronte ai contributi richiesti e relativi a prestazioni precedenti al suo ingresso ma limitatamente alla gestione in corso e a quella precedente. Questo secondo obbligo è posto espressamente a suo carico dall’art. 63 disp. att. c.c., che costituisce un’applicazione del principio generale contenuto nell’art. 1104 c.c..
E tuttavia l'obbligo di adempiere al pagamento non significa necessariamente che detti o­neri debbano rimanere a suo carico.

L'acquirente infatti in molti casi e in assenza di specifica pattuizione,  basandosi sul principio della utilità (a chi apporta benefici ?), che sembra quello più corretto sul quale fondare la suddivisione delle spese tra lui e il condomino alienante, accerterà concretamente se le spese sostenute, soprattutto per una manutenzione straordinaria, siano a vantaggio dell’uno o dell’altro e potrà proporre azione di rivalsa nei confronti del suo dante causa.
Ma questo potrebbe significare imbarcarsi in un contenzioso con esito non del tutto scontato. Infatti la giurisprudenza nel merito è molto articolata e non sempre del tutto univoca.

Perciò meglio prevenire che curare : chi si accinge ad acquistare una unità immobiliare in condominio è bene che si faccia autorizzare dal venditore ad interpellare l'Amministratore e richiederà per iscritto :
- situazione debitoria del condomino per bollette già emesse
- esistenza di spese già deliberate e non ancora eseguite
- esistenza di contenziosi tra il Condominio e terzi
Ove necessario nel rogito faccia aggiungere un esplicito paragrafo relativo alla ripartizione delle spese che saranno poste in pagamento succesivamente all'atto.

Alcuni esempi

La Cassazione (Cass. Civ., sent. n. 1956, 22 febbraio 2000, Sez. II) ha chiarito che il principio dell’ambulatorietà passiva, che ha riscontro nell’art. 63, comma 2 disp. att. c.c., comporta che l’acquirente di un’unità immobiliare condominiale possa essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidalmente con lui, ma non al suo posto, e opera nel rapporto fra il condomino e i soggetti che si succedono nella proprietà di una singola unità immobiliare, non anche nel rapporto fra questi ultimi. In questo secondo rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti, è invece operante il principio generale della personalità delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto condomino; e se, in virtù del principio di ambulatorietà passiva di tali obbligazioni, l’acquirente sia stato chiamato a rispondere delle obbligazioni sorte in epoca anteriore, ha diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa.

Parte della giurisprudenza ritiene che l’obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese necessarie per la conservazione delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi condominiali deriva dalla titolarità del diritto reale sull’immobile e integra un’obbligazione propter rem preesistente all’approvazione, da parte dell’assemblea, dello stato di ripartizione il quale, perciò, non ha valore costitutivo, ma soltanto dichiarativo del relativo credito del condominio in rapporto alla quota di contribuzione dovuta dal singolo partecipante alla comunione. Ne consegue che il condòmino non può sottrarsi al pagamento dei contributi richiestigli, ancorché nello stato di ripartizione approvato dall’assemblea figuri, anziché il suo nome, quello del suo dante causa (Cass. Civ., sent. n. 2658, 14 marzo 1987, Sez. II).

L’obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali, pertanto, sorge per effetto della delibera d’assemblea che approva le spese stesse e non in seguito alla successiva delibera di ripartizione, volta solo a rendere liquido un debito preesistente e che può anche mancare ove esistano tabelle millesimali, per cui l’individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini è frutto di una semplice operazione matematica. Da tale principio parte della giurisprudenza deduce che, in caso di alienazione di un appartamento, obbligato al pagamento dei tributi è colui che sia proprietario al momento in cui la spesa viene deliberata (Cass. Civ., sent. n. 9366, 26 ottobre 1996, Sez. II; Cass. Civ., sent. n. 10370, 17 luglio 2002, Sez. III).

È stato anche sostenuto che l’obbligazione dell’acquirente non deriva dalla preventiva approvazione delle spese e dalla ripartizione di esse, bensì dalla concreta attuazione dell’attività di manutenzione. Tale obbligazione sorge, quindi, per effetto dell’attività gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell’autorizzazione accordata all’amministrazione per il compimento di una determinata attività di gestione (Cass., sent. n. 4393, 17 maggio 1997; Pret. Verona, 2 marzo 1990).
Ne consegue che le spese per un determinato intervento manutentivo competono all’acquirente, se effettuate dopo l’acquisto, indipendentemente dal momento della sua approvazione; la circostanza che non abbia potuto partecipare alla formazione della delibera, che avrebbe potuto essere differente in relazione al suo intervento, è ritenuta da questa giurisprudenza ininfluente.
scritto da La Redazione il 8 ottobre 2009  

VITA CONDOMINIALE: La suddivisione delle spese tra nuovo e vecchio condomino | Login/Crea Account | 0 commenti
Limite
I commenti sono di proprietà dell'inserzionista. Noi non siamo responsabili per il loro contenuto.

Solo gli Iscritti possono inviare commenti, registrati

Opzioni
Cerca in Vita quotidiana
Cerca tra gli articoli di La Redazione
Articolo più letto relativo a Vita quotidiana: La istallazione di un condizionatore è soggetta a molti limiti
Prepara per la stampa  Prepara per la stampa
Invia ad un amico  Invia ad un amico

Vota l'articolo
Media punteggio:: 0
Voti: 0

Dedica un po' del tuo tempo per dare un voto a questo articolo:

Pessimo
Normale
Buono
Ottimo
Eccellente



Autenticazione
Voglio iscrivermi ora al Sito!

Ho dimenticato la Password!

Identificativo
Password


Servizi
Servizi e obblighi per gli Iscritti
Le scadenze da ricordare
Gestire i propri immobili
Contabilita familiare
Gestione documenti personali
Bacheca dei piccoli annunci
Cerca quì un Fornitore
Le novità nel mio condomìnio
Colf : paghe contributi e Tfr
Imposta Comunale Immobili
Amministrare un Condominio

Consigli per gli acquisti

Antenati e pronipoti
Alberi foreste e ragnatele

Link a siti utili
Sito ufficiale INPS
Sito ufficiale INAIL
Sito ufficiale ANACI
Sito ufficiale ANAMMI
Sindacato datori lavoro colf
Altri siti utili classificati

D e s i g n e d   b y   R E N O V A B I T   ©   c o p y r i g h t   2 0 1 0