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L'ESPERTO RISPONDE: Quale maggioranza per sopprimere un passaggio pedonale
Innovazioni e Riforme
Abito in un condominio composto da 3 palazzine indipendenti di n 8 conḍmini ciascuno legate tra loro da un cortile adibito a parcheggio auto condominiale per un totale di 23 posti auto.
L'assemblea,con parere concorde dell'amministratore, ha deliberato di ricavare il 24 posto auto mancante su un passo pedonale  al cui lato dx si trovano dei pini come recinzione e al lato sx le altre auto parcheggiate. 
Tale nuovo posto auto non permette di fare manovre agevoli oltre ad impedire il passaggio pedonale.
Cosa dice la legge, dal momento che nel regolamento  di condominio non vi e' nulla a riguardo?
L'amministratore e' passibile ?   Grazie
L. G.

Il parere dell'Amministratore è semplicemente un "parere" : chi decide in condoḿnio, con le maggioranze necessarie caso per caso, sono soltanto i conḍmini.
La soppressione di un passaggio pedonale costituisce innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c. e va deliberato con la maggioranza di cui al 5° comma dell'art. 1136 c.c. e cioé con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
Dall'esame del caso specifico potrebbe risultare che la predetta innovazione sia addirittura vietata ai sensi del comma 2° art. 1120 c.c. : "Sono vietate le innovazioni ... che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino".
_WRITTENBY La Redazione _ONT 27 settembre 2009  

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