| In Archivio... |
| There isn't content right now for this block. |
|
|
| Nell'ambito della "manovra energetica" realizzata con la Legge n. 99 del 23/07/2009, l'articolo 27 comma 22 prrescrive : “Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n.10, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali» sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea»”. A seguito di tale modifica, l'articolo 26 comma 2 della detta legge 10/91 ora recita: "Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea". Il legislatore ha lasciato invariato il riferimento alle sole quote millesimali in deroga al generale principio della necessità del doppio quorum costituito da teste e millesimi.
Come è noto, in prima convocazione, il comma 1 dell'articolo 1136 del codice civile prevede che l'assemblea sia validamente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Poichè la nuova formulazione dell'articolo 26 comma 2 della Legge 10/91 fa riferimento alle sole quote millesimali rappresentate dagli intervenuti all'assemblea, ne consegue che, in prima convocazione, dovendo essere presenti due terzi del valore dell'edificio, la deliberazione potrà essere validamente assunta con il voto favorevole di tanti condomini portatori di almeno un terzo più uno dei millesimi, potendo tali quote appartenere anche ad un solo condomino.
In seconda convocazione invece il legislatore ha previsto unicamente un quorum deliberativo e non un quorum costitutivo come da Sentenza n. 850 della Cassazione civ., sez. II, emessa il 28 gennaio 1997.
Non essendo quindi previsto un quorum minimo affinchè l'assemblea sia validamente costituita, occorrerà fare riferimento unicamente al quorum necessario per la validità delle deliberazioni (Cassazione Civile, Sezione II, 26 aprile 1994 n 3952).
Ora per le deliberazioni in ordine alla casistica prevista dalla legge 10/91 Il legislatore richiede la maggioranza delle quote millesimali ma non indica un minimo. Inoltre l'uso del termine “assemblea”, che prevede la presenza di più persone, ed il plurale del termine “intervenuti”, non avendo il legislatore indicato un numero minimo di partecipanti, farebbero ritenere che debbano essere presenti almeno due condomini.
In definitiva in seconda convocazione, stante la presenza in assemblea di almeno due condomini, indipendentemente dal valore delle quote millesimali rappresentate, e' valida la deliberazione assunta con la maggioranza dei millesimi presenti. |
| |
|
|
|
No Comments Allowed for Anonymous, please register |
|
|
|
|